Presunzione di onerosità

Art. 1709 del Codice Civile


Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.

Struttura gerarchica per l'articolo 1709 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo IX - Del mandato
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 1709
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