Comunicazione dell'eseguito mandato

Art. 1712 del Codice Civile


Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

Struttura gerarchica per l'articolo 1712 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo IX - Del mandato
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. § 1 - Delle obbligazioni del mandatario
  7. Art. 1712
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