Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato

Art. 1719 del Codice Civile


Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

Struttura gerarchica per l'articolo 1719 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo IX - Del mandato
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. § 2 - Delle obbligazioni del mandante
  7. Art. 1719
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