Riscossioni

Art. 1744 del Codice Civile


L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

Struttura gerarchica per l'articolo 1744 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo X - Del contratto di agenzia
  5. Art. 1744
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