Impedimento dell'agente

Art. 1747 del Codice Civile


L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

Struttura gerarchica per l'articolo 1747 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo X - Del contratto di agenzia
  5. Art. 1747
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