Rimborso delle spese

Art. 1756 del Codice Civile


Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.

Struttura gerarchica per l'articolo 1756 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XI - Della mediazione
  5. Art. 1756
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