Restituzione dei frutti

Art. 1775 del Codice Civile


Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.

Struttura gerarchica per l'articolo 1775 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XII - Del deposito
  5. Sezione I - Del deposito in generale
  6. Art. 1775
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