Cosa propria del depositario

Art. 1779 del Codice Civile


Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.

Struttura gerarchica per l'articolo 1779 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XII - Del deposito
  5. Sezione I - Del deposito in generale
  6. Art. 1779
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