Diritti del depositario

Art. 1781 del Codice Civile


Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

Struttura gerarchica per l'articolo 1781 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XII - Del deposito
  5. Sezione I - Del deposito in generale
  6. Art. 1781
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