Responsabilità per colpa dell'albergatore

Art. 1785-bis del Codice Civile


((L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.))

Struttura gerarchica per l'articolo 1785-bis del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XII - Del deposito
  5. Sezione II - Del deposito in albergo
  6. Art. 1785-bis
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