Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

Art. 1796 del Codice Civile


Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell'art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.

Struttura gerarchica per l'articolo 1796 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XII - Del deposito
  5. Sezione III - Del deposito nei magazzini generali
  6. Art. 1796
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?
richiedi il preventivo al notaio

Contatta il Notaio Gratis

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l'atto

richiesta al notaio