Danni al comodatario per vizi della cosa

Art. 1812 del Codice Civile


Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Struttura gerarchica per l'articolo 1812 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XIV - Del comodato
  5. Art. 1812
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