Termine per la restituzione fissato dalle parti

Art. 1816 del Codice Civile


Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.

Struttura gerarchica per l'articolo 1816 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XV - Del mutuo
  5. Art. 1816
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