Termine per la restituzione fissato dal giudice

Art. 1817 del Codice Civile


Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.

Struttura gerarchica per l'articolo 1817 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XV - Del mutuo
  5. Art. 1817
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