Crediti esclusi dal conto corrente

Art. 1824 del Codice Civile


Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.

Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Struttura gerarchica per l'articolo 1824 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XVI - Del conto corrente
  5. Art. 1824
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