Effetti dell'inclusione nel conto

Art. 1827 del Codice Civile


L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.

Se l'atto è dichiarato nullo, è annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.

Struttura gerarchica per l'articolo 1827 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XVI - Del conto corrente
  5. Art. 1827
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