Assicurazione delle merci

Art. 1847 del Codice Civile


La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.

Struttura gerarchica per l'articolo 1847 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XVII - Dei contratti bancari
  5. Sezione IV - Dell’anticipazione bancaria
  6. Art. 1847
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