Ritiro dei titoli o delle merci

Art. 1849 del Codice Civile


Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.

Struttura gerarchica per l'articolo 1849 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XVII - Dei contratti bancari
  5. Sezione IV - Dell’anticipazione bancaria
  6. Art. 1849
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