Disposizione da parte del correntista

Art. 1852 del Codice Civile


Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Struttura gerarchica per l'articolo 1852 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XVII - Dei contratti bancari
  5. Sezione V - Delle operazioni bancarie in conto corrente
  6. Art. 1852
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