Operazione a tempo indeterminato

Art. 1855 del Codice Civile


Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

Struttura gerarchica per l'articolo 1855 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XVII - Dei contratti bancari
  5. Sezione V - Delle operazioni bancarie in conto corrente
  6. Art. 1855
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