Nozione

Art. 1858 del Codice Civile


Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

Struttura gerarchica per l'articolo 1858 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XVII - Dei contratti bancari
  5. Sezione VI - Dello sconto bancario
  6. Art. 1858
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