Esercizio del riscatto

Art. 1866 del Codice Civile


Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale.

Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

Struttura gerarchica per l'articolo 1866 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XVIII - Della rendita perpetua
  5. Art. 1866
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