Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

Art. 187 del Codice Civile


((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio)).

Struttura gerarchica per l'articolo 187 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia
  5. Sezione III - Della comunione legale
  6. Art. 187
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