Esercizio delle assicurazioni

Art. 1883 del Codice Civile


L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Struttura gerarchica per l'articolo 1883 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XX - Dell’assicurazione
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 1883
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