Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Art. 1912 del Codice Civile


Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Struttura gerarchica per l'articolo 1912 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XX - Dell’assicurazione
  5. Sezione II - Dell’assicurazione contro i danni
  6. Art. 1912
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