Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

Art. 1919 del Codice Civile


L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Struttura gerarchica per l'articolo 1919 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XX - Dell’assicurazione
  5. Sezione III - Dell’assicurazione sulla vita
  6. Art. 1919
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