Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

Art. 1930 del Codice Civile


In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

Struttura gerarchica per l'articolo 1930 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XX - Dell’assicurazione
  5. Sezione IV - Della riassicurazione
  6. Art. 1930
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