Compensazione dei crediti e debiti

Art. 1931 del Codice Civile


In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

Struttura gerarchica per l'articolo 1931 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XX - Dell’assicurazione
  5. Sezione IV - Della riassicurazione
  6. Art. 1931
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