Divisione dei beni della comunione

Art. 194 del Codice Civile


((La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge)).

Struttura gerarchica per l'articolo 194 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia
  5. Sezione III - Della comunione legale
  6. Art. 194
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