Eccezioni opponibili dal fideiussore

Art. 1945 del Codice Civile


Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità.

Struttura gerarchica per l'articolo 1945 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XXII - Della fideiussione
  5. Sezione II - Dei rapporti tra creditori e fideiussori
  6. Art. 1945
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