Liberazione del fideiussore per fatto del creditore

Art. 1955 del Codice Civile


La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Struttura gerarchica per l'articolo 1955 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XXII - Della fideiussione
  5. Sezione V - Dell’estinzione della fideiussione
  6. Art. 1955
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