Compensazione dei frutti con gli interessi

Art. 1964 del Codice Civile


Salva la disposizione dell'art. 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.

Struttura gerarchica per l'articolo 1964 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XXIV - Dell’anticresi
  5. Art. 1964
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