Capacità a transigere e disponibilità dei diritti

Art. 1966 del Codice Civile


Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.

Struttura gerarchica per l'articolo 1966 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XXV - Della transazione
  5. Art. 1966
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