Prova

Art. 1967 del Codice Civile


La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.

Struttura gerarchica per l'articolo 1967 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XXV - Della transazione
  5. Art. 1967
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