Transazione sulla falsità di documenti

Art. 1968 del Codice Civile


La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.

Struttura gerarchica per l'articolo 1968 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XXV - Della transazione
  5. Art. 1968
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