Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

Art. 197 del Codice Civile


((Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui)).

Struttura gerarchica per l'articolo 197 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia
  5. Sezione III - Della comunione legale
  6. Art. 197
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