Riparto

Art. 1982 del Codice Civile


I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.

Struttura gerarchica per l'articolo 1982 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XXVI - Della cessione dei beni ai creditori
  5. Art. 1982
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