ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 65

Art. 202 del Codice Civile


AGGIORNAMENTO (65)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi".

Struttura gerarchica per l'articolo 202 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia
  5. Sezione III - Della comunione legale
  6. Art. 202
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