Imputabilità del fatto dannoso

Art. 2046 del Codice Civile


Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

Struttura gerarchica per l'articolo 2046 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO IX - Dei fatti illeciti
  4. Art. 2046
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