Danno cagionato da cosa in custodia

Art. 2051 del Codice Civile


Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Struttura gerarchica per l'articolo 2051 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO IX - Dei fatti illeciti
  4. Art. 2051
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