Danno cagionato da animali

Art. 2052 del Codice Civile


Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Struttura gerarchica per l'articolo 2052 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO IX - Dei fatti illeciti
  4. Art. 2052
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