Danni non patrimoniali

Art. 2059 del Codice Civile


Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Struttura gerarchica per l'articolo 2059 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO IX - Dei fatti illeciti
  4. Art. 2059
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