Oggetto

Art. 2063 del Codice Civile


Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:

1) la disciplina unitaria della produzione;

2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;

3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.

Struttura gerarchica per l'articolo 2063 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO I - Della disciplina delle attività professionali
  4. Capo II - Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi
  5. Art. 2063
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