Efficacia

Art. 2065 del Codice Civile


Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.

Struttura gerarchica per l'articolo 2065 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO I - Della disciplina delle attività professionali
  4. Capo II - Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi
  5. Art. 2065
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