Tutela delle condizioni di lavoro

Art. 2087 del Codice Civile


L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Struttura gerarchica per l'articolo 2087 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo I - Dell’impresa in generale
  5. Sezione I - Dell’imprenditore
  6. Art. 2087
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