Sanzioni previste da leggi speciali

Art. 2092 del Codice Civile


Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.

Struttura gerarchica per l'articolo 2092 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo I - Dell’impresa in generale
  5. Sezione I - Dell’imprenditore
  6. Art. 2092
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