Partecipazione agli utili

Art. 2102 del Codice Civile


Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

Struttura gerarchica per l'articolo 2102 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo I - Dell’impresa in generale
  5. Sezione III - Del rapporto di lavoro
  6. § 2 - Dei diritti e degli obblighi delle parti
  7. Art. 2102
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