Contribuzioni

Art. 2115 del Codice Civile


Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.

Struttura gerarchica per l'articolo 2115 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo I - Dell’impresa in generale
  5. Sezione III - Del rapporto di lavoro
  6. § 3 - Della previdenza e dell’assistenza
  7. Art. 2115
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