Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo

Art. 2127 del Codice Civile


È vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Struttura gerarchica per l'articolo 2127 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo I - Dell’impresa in generale
  5. Sezione III - Del rapporto di lavoro
  6. § 5 - Disposizioni finali
  7. Art. 2127
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