Nozione

Art. 2164 del Codice Civile


Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Struttura gerarchica per l'articolo 2164 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO II - Del lavoro nell’impresa
  4. Capo II - Dell’impresa agricola
  5. Sezione III - Della colonia parziaria
  6. Art. 2164
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?
richiedi il preventivo al notaio

Contatta il Notaio Gratis

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l'atto

richiesta al notaio